((Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo)).
Testo vigente dal 21 giugno 1964
((Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo)).
Testo vigente dal 21 giugno 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art14ter · fonte su Normattiva