((Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti. L'entita' della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sara' determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformita' al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, dei direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e nominati dal prefetto)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

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