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I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona delle due Province o in Provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorita', le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione. La stessa norma si applica alle attivita' soggette a licenze di polizia.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art17 · fonte del testo