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Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

  • a)per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;
  • b)per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art19 · fonte su Normattiva