Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilita' a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, puo' essere concesso un contributo dello Stato della misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata costante alle quali e esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta. I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1254~art1 · fonte del testo