Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilita' a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, puo' essere concesso un contributo dello Stato della misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata costante alle quali e esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta. I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 8 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
