Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo dello Stato previsto al precedente articolo sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in annualita' o semestralita' anticipate agli Istituiti ed Enti mutuanti a decorrere dal 1 dicembre 1960 sulla base di elenchi mensili dagli stessi prodotti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi di cui al richiamato articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Ciascuna annualita' o semestralita' di rimborso dei prestiti con i relativi interessi sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni. Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 1760.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1254~art2 · fonte del testo