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Il contributo dello Stato previsto al precedente articolo sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in annualita' o semestralita' anticipate agli Istituiti ed Enti mutuanti a decorrere dal 1 dicembre 1960 sulla base di elenchi mensili dagli stessi prodotti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi di cui al richiamato articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Ciascuna annualita' o semestralita' di rimborso dei prestiti con i relativi interessi sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni. Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 1760.
Testo in vigore dal 8 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
