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Per la concessione del contributo statale di cui all'articolo 1 della presente legge, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si fa fronte mediante corrispondente aliquota del provento relativo all'arrotondamento a lire cento delle frazioni minori di lire cento nella liquidazione delle imposte di registro. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 8 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1254~art3 · fonte del testo