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Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata, e saranno quindi versate ad un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia". Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'art. 1 della presente legge viene assunto dal fondo. Sulle disponibilita' del fondo saranno concesse anticipazioni agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, al tasso di interesse che verra' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. Il riparto delle disponibilita' del fondo tra i vari Istituti sara' effettuato con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. La restituzione delle anticipazioni e le modalita' di effettuazione delle operazioni saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e foreste e gli Istituti. Tutte le somme che affluiranno al Fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate, dedotta la quota di ammortamento del prestito di cui all'art. 1, alla concessione di ulteriori anticipazioni agli Istituti.
Testo in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008
