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Alle operazioni previste dalla presente legge e agli atti e formalita' concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie. Le convenzioni previste dall'art. 2 sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Testo in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;777~art5 · fonte del testo