Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1932 al 18 agosto 1933. Leggi il testo vigente →

I benefici previsti dall'art. 1 potranno essere concessi ad agricoltori singoli o consociati, ad enti od istituzioni agricole, a Consorzi di bonifica ed irrigazione, a Consigli provinciali dell'economia corporativa ed a Magazzini generali. A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sara' stanziato nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo annuo di L. 1.000.000 e sara' diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni. E' pertanto istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1932-33 il capitolo n. 87-quater: «Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali: L. 1.000.000». E' diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33.

Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 agosto 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art3 · fonte del testo