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I benefici previsti dall'art. 1 potranno essere concessi ad agricoltori singoli o consociati, ad enti od istituzioni agricole, a Consorzi di bonifica ed irrigazione, a Consigli provinciali dell'economia corporativa ed a Magazzini generali. A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sara' stanziato nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo annuo di L. 1.000.000 e sara' diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni. E' pertanto istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1932-33 il capitolo n. 87-quater: «Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali: L. 1.000.000». E' diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 6 luglio 1933, n. 939, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1933, n. 1878, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono aumentati di un milione annuo per 25 anni, a partire dall'esercizio 1933-34, restando cosi' determinate le assegnazioni complessive: Esercizio 1932-33 (1ª rata)...............L. 1.000.000 Per ognuno degli esercizi dal 1933-34 a tutto il 1956-57 (rate dalla 2ª alla 25ª).... » 2.000.000 Esercizio 1957-58 (26ª rata)...............» 1.000.000".

Testo in vigore dal 18 agosto 1933 al 30 luglio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1933

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1932 al 18 agosto 1933.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 6 luglio 1933, n. 939, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1933, n. 1878, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono aumentati di un milione annuo per 25 anni, a partire dall'esercizio 1933-34, restando cosi' determinate le assegnazioni complessive: Esercizio 1932-33 (1ª rata)...............L. 1.000.000 Per ognuno degli esercizi dal 1933-34 a tutto il 1956-57 (rate dalla 2ª alla 25ª).... » 2.000.000 Esercizio 1957-58 (26ª rata)...............» 1.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art3 · fonte del testo