Art. 3
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[1]((I benefici previsti dall'art. 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti, ivi compresi i Magazzini generali, nonche' ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e medi produttori di cereali)). A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sara' stanziato nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo annuo di L. 1.000.000 e sara' diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni. E' pertanto istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1932-33 il capitolo n. 87-quater: «Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali: L. 1.000.000». E' diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 luglio 1933, n. 939, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1933, n. 1878, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono aumentati di un milione annuo per 25 anni, a partire dall'esercizio 1933-34, restando cosi' determinate le assegnazioni complessive: Esercizio 1932-33 (1ª rata)...............L. 1.000.000 Per ognuno degli esercizi dal 1933-34 a tutto il 1956-57 (rate dalla 2ª alla 25ª).... » 2.000.000 Esercizio 1957-58 (26ª rata)...............» 1.000.000".
L. 13 giugno 1935, n. 1213
3La L. 13 giugno 1935, n. 1213, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dall'esercizio 1936-37 sono aumentati di lire 2.000.000 annui, per la durata di anni 25, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, ed e' diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni".
L. 8 aprile 1940, n. 325
4La L. 8 aprile 1940, n. 325, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono aumentati di lire 4 milioni annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932-X, n. 720, dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1878, e dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1213".
L. 14 dicembre 1955, n. 1319
5La L. 14 dicembre 1955, n. 1319, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325. E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56, della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano".
Testo in vigore dal 18 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
