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[1]((I benefici previsti dall'art. 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti, ivi compresi i Magazzini generali, nonche' ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e medi produttori di cereali)). A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sara' stanziato nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo annuo di L. 1.000.000 e sara' diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni. E' pertanto istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1932-33 il capitolo n. 87-quater: «Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali: L. 1.000.000». E' diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33.

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Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 6 luglio 1933, n. 939, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1933, n. 1878, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono aumentati di un milione annuo per 25 anni, a partire dall'esercizio 1933-34, restando cosi' determinate le assegnazioni complessive: Esercizio 1932-33 (1ª rata)...............L. 1.000.000 Per ognuno degli esercizi dal 1933-34 a tutto il 1956-57 (rate dalla 2ª alla 25ª).... » 2.000.000 Esercizio 1957-58 (26ª rata)...............» 1.000.000".

L. 13 giugno 1935, n. 1213

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La L. 13 giugno 1935, n. 1213, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dall'esercizio 1936-37 sono aumentati di lire 2.000.000 annui, per la durata di anni 25, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, ed e' diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni".

L. 8 aprile 1940, n. 325

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La L. 8 aprile 1940, n. 325, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono aumentati di lire 4 milioni annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932-X, n. 720, dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1878, e dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1213".

L. 14 dicembre 1955, n. 1319

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La L. 14 dicembre 1955, n. 1319, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325. E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56, della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano".

Testo in vigore dal 18 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1940 al 18 gennaio 1956. 28 parole tolte, 41 parole aggiunte.

I benefici previsti dall'art. 1 tolto: potranno essere concessi ad agricoltori singoli o consociati, ad enti od istituzioni agricole, a Consorzi di bonifica ed irrigazione, a Consigli provinciali dell'economia corporativa ed a Magazzini generali aggiunto: possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti, ivi compresi i Magazzini generali, nonche' ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e medi produttori di cereali. A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sara' stanziato nella parte straordinaria …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 dicembre 1955, n. 1319

    La L. 14 dicembre 1955, n. 1319, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325. E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56, della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art3 · fonte del testo