Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1932 al 15 ottobre 1932. Leggi il testo vigente →
I sylos e magazzini da cereali di cui alla presente legge potranno esercitare le funzioni di depositari per conto di terzi, solo nel caso che siano stati istituiti e funzionino in regime di magazzino generale, con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126. La relativa autorizzazione sara' disposta nei modi consentiti dall'art. 2 della legge 12 maggio 1930, n. 685. Alle fedi di deposito e alle note di pegno emesse per le merci depositate sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo XVI del libro I del Codice di commercio, in quanto non siano in contrasto con la presente legge. Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme. Le fedi di deposito e i loro duplicati fino a che non siano girati sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo e registro. Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.
Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 15 ottobre 1932
