Art. 5
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[1]I sylos e magazzini da cereali di cui alla presente legge potranno esercitare le funzioni di depositari per conto di terzi, solo nel caso che siano stati istituiti e funzionino in regime di magazzino generale, con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126. La relativa autorizzazione sara' disposta nei modi consentiti dall'art. 2 della legge 12 maggio 1930, n. 685. Alle fedi di deposito e alle note di pegno emesse per le merci depositate sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo XVI del libro I del Codice di commercio, in quanto non siano in contrasto con la presente legge. Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme. Le fedi di deposito e i loro duplicati fino a che non siano girati sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo e registro. Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 settembre 1932, n. 1225, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1701, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930, n. 1737, che reca provvedimenti per la costruzione di cantine sociali ed altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, e nell'art. 5 della legge 30 maggio 1932, n. 720, relative ai silos e magazzini da cereali, sono estese anche agli enopoli e ai magazzini consorziali di confezionamento delle uve da tavola, previsti dal presente decreto".
Testo in vigore dal 15 ottobre 1932 al 18 gennaio 1956
