Il termine previsto dalla legge 25 luglio 1955, n. 644, e' prorogato sino al 30 giugno 1956 limitatamente alle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle concessioni di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 30 dicembre 1955
Il termine previsto dalla legge 25 luglio 1955, n. 644, e' prorogato sino al 30 giugno 1956 limitatamente alle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle concessioni di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 30 dicembre 1955
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1309~art3 · fonte del testo