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[1]All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:
[2]Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilita' lavorativa" sono sostituite dalle parole: "riduzione della capacita' lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi". All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".
Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 15 marzo 1970
