Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

Art. 8 — Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali

Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. (( L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative)) L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".

Testo vigente dal 1 marzo 2008

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2169/2026

    2 febbraio 2026
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI

    In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).

    Art. 8 · Art. 2033 c.c. · Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23339/2025

    15 agosto 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli ultradiciottenni inabili e viventi a carico, che svolgano attività con finalità terapeutica, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, l. n. 222 del 1984, presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali - trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della l. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio-sanitarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ostativo al conseguimento della prestazione invocata lo svolgimento di attività lavorativa non rispettosa dei requisiti normativi, sia per la natura della cooperativa datrice di lavoro che per le modalità di assunzione, non avvenute con le tipologie contrattuali previste dalla legge, e per la fonte di accertamento della menzionata finalità terapeutica, rappresentata da un medico del Servizio Sanitario pubblico invece che dall'ente erogatore della pensione ai superstiti).

    Art. 8

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art8 · fonte su Normattiva