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Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali condizionate da particolari situazioni e al fine di acquisire commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, puo' elevare a titolo eccezionale il contributo di cui all'articolo 3, nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare dello stesso contributo.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art11 · fonte su Normattiva