Art. 12 — Aumento dei costi di produzione
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Per far fronte ai rilevanti aumenti dei costi di produzione, con decreto del Ministro della marina mercantile, puo' essere concesso ai cantieri costruttori maggiori, medi e minori, in casi di contratti di nuova costruzione o di prima vendita, di cui all'articolo 3, primo comma, nei quali sia inserita la clausola del prezzo fisso ((, un contributo non superiore all'aumento percentuale dei costi di produzione, riferito al prezzo contrattuale,)) ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, intervenuto tra la data di stipulazione del contratto e quella di ultimazione dei lavori. Non sono assistibili con il contributo di cui al precedente comma gli incrementi di costo intervenuti dopo ventiquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto per i cantieri maggiori e dopo dodici mesi per i cantieri medi e minori. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono individuati gli elementi relativi a manodopera e materiali da assumere convenzionalmente a base del calcolo dell'aumento del costo. Ai fini della contribuzione la percentuale di incremento di cui al primo comma e' ridotta di 7 punti in ragione d'anno per i cantieri maggiori e di 14 punti in ragione d'anno per quelli medi e minori. Il contributo di cui al primo comma puo' essere concesso ai cantieri maggiori anche per i contratti con clausola di prezzo fisso stipulati anteriormente al 1 gennaio 1981, relativi a costruzioni ancora da iniziare o che non abbiano raggiunto il 50 per cento di avanzamento globale alla data predetta; per la determinazione del detto contributo saranno presi in considerazione soltanto gli incrementi dei costi intervenuti successivamente al 1 gennaio 1981.
Testo in vigore dal 16 agosto 1984 al 20 aprile 1985
