Art. 13 — Contributo alla trasformazione e modificazione navale
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Per i lavori di trasformazione e modificazione navale, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, riguardanti le unita' indicate nel precedente articolo 5, la cui stazza lorda sia almeno di 1.000 tonnellate, il Ministro della marina mercantile puo' concedere con proprio decreto alle imprese assuntrici, sul prezzo dei lavori medesimi, il contributo previsto dall'articolo 3. Il suddetto limite di stazza lorda puo' essere variato con decreto del Ministro della marina mercantile in relazione all'entrata in vigore di accordi internazionali di cui l'Italia sia parte. Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio al 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980. La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e della congruita' del relativo prezzo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985
