Art. 16
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Ai datori di lavoro con aziende o singole attivita' operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, e' concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983. L'esonero di chi al comma precedente e' esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali titolari di aziende e rispettivi familiari che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi.
Testo in vigore dal 7 maggio 1983 al 1 marzo 1984
