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Ai datori di lavoro con aziende o singole attivita' operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, e' concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983. L'esonero di chi al comma precedente e' esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali titolari di aziende e rispettivi familiari che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 6 comma 13) che il termine del 31 dicembre 1983 previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1984.

Testo in vigore dal 1 marzo 1984 al 1 maggio 1985

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;156~art16 · fonte su Normattiva