Art. 2 — Assegno di superinvalidità dal 1 gennaio 1979
[1]Dal 1 gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono fissati nelle seguenti misure:
[2]lettera A..................... annue L. 6.000.000 lettera A-bis................... annue L. 5.100.000 lettera B..................... annue L. 4.500.000 lettera C..................... annue L. 3.900.000 lettera D..................... annue L. 3.300.000 lettera E..................... annue L. 2.700.000 lettera F..................... annue L. 2.100.000 lettera G..................... annue L. 1.800.000 lettera H..................... annue L. 1.200.000 Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E sopracitata.
Testo vigente dal 31 gennaio 1980
