Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971. Leggi il testo vigente →

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra. L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art2 · fonte su Normattiva