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Gli assegni di cui agli articoli 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'art. 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello Stato. Per coloro che non hanno mai appartenuto alle Forze armate dello Stato la liquidazione effettuata sulla base del grado di soldato.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art6 · fonte del testo