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Il comune di Roma e' autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 24 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con legge 25 novembre 1964, n. 1280:

  • a)per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilita';
  • b)per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonche' per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile. I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 5 miliardi.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-21;99~art2 · fonte del testo