Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il comune di Roma e' autorizzato a contrarre mutui, o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, in ragione di lire 15.500 milioni nell'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970. La quota di prestiti non contratta nell'anno potra' essere contratta nell'anno successivo. E' fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-03-21;99~art3 · fonte del testo