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I prestiti previsti dal precedente articolo 2 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. Per i singoli prestiti la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-21;99~art4 · fonte del testo