Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I prestiti previsti dal precedente articolo 2 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. Per i singoli prestiti la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
