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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a finanziare corsi di specializzazione in olivicoltura ed elaiotecnia e ad erogare fondi agli Ispettorati agrari compartimentali, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Osservatori fitopatologici per iniziative straordinarie di propaganda e di assistenza tecnica ed antiparassitaria in olivicoltura.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art4 · fonte del testo