Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere di lire 2.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art6 · fonte del testo