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Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere di lire 2.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art6 · fonte del testo