Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 12 — Edilizia scolastica non sovvenzionata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1964 al 9 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza. L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e la indifferibilita' ed urgenza dei relativi lavori. L'indennita' di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 9 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art12 · fonte su Normattiva