Art. 12 — Edilizia scolastica non sovvenzionata
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I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza. L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e la indifferibilita' ed urgenza dei relativi lavori. L'indennita' di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 9 agosto 1967
