Art. 12 — Edilizia scolastica non sovvenzionata
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N. 641)). L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e la indifferibilita' ed urgenza dei relativi lavori. L'indennita' di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
