Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 2 — Scelta, approvazione e acquisizione dell'arca

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Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e alla acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni a) l'ingegnere capo del Genio civile, il provveditore agli studi e il medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneita' nonche' della dichiarazione di pubblica utilita', l'approvazione da parte della apposita Commissione provinciale.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art2 · fonte su Normattiva