Art. 18 — Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi
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I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi suddetti. In caso di decadenza dal contributo per inosservanza del termine di cui al primo comma e in ogni altro caso di decadenza, devono essere restituiti gli importi eventualmente gia' corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1975, n. 720
2La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978
