Art. 2 — Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali
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Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo precedente i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1971; sono in ogni caso esclusi dalla concessione i cantieri ai quali siano stati concessi i benefici del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attivita' di costruzione navale.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976
