Art. 24 — Norme regolamentari
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Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni e le disposizioni esplicative e adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 21 giugno 1978
