Art. 6 — Classificazione delle navi
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Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella piu' alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena gia' sottoposti alle prove stesse.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976
