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Alle Province ed ai Comuni, i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, si venissero a trovare in condizioni di bilancio deficitario o di deficit correlativamente maggiorato, la Cassa depositi e prestiti e', per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i Comuni e le Province suddette saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno. Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti e' assunto dallo Stato.

Testo in vigore dal 29 luglio 1960 al 29 ottobre 1968

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art10 · fonte su Normattiva