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Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare i consorzi di bonifica a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo, per non oltre tre rate consecutive, a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione. Ai consorzi ai quali, in conseguenza dello sgravio suddetto, venissero a mancare i mezzi necessari per far fronte alle spese ordinarie di manutenzione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui, nei limiti dell'importo delle rate suddette, ai sensi dell'art. 10.
Testo in vigore dal 29 luglio 1960 al 31 dicembre 1966
