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All'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti, dopo il primo comma, i commi seguenti: "Il Ministro per le finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la meta' del prodotto ordinario dei fondi, e' autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, le zone colpite. Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste".

Testo in vigore dal 29 luglio 1960 al 15 marzo 1964

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