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All'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti, dopo il primo comma, i commi seguenti: "Il Ministro per le finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la meta' del prodotto ordinario dei fondi, e' autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, le zone colpite. ((Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste))".
Testo in vigore dal 15 marzo 1964 al 29 ottobre 1968
