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All'art. 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente: "La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalita' prescritte dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, numero 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
