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Ai sinistrati bisognosi i quali abbiano subito perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici sara' corrisposto un indennizzo pari al valore della perdita o del danno subiti.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art21 · fonte del testo