Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
