Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 275 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria. E' in facolta' del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, puo' provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Il Ministro per i lavori pubblici puo' concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 24 giugno 1929 n. 1137. Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sara' del 3 per cento. Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sara' liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art4 · fonte del testo