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La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria. E' in facolta' del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, puo' provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 18 marzo 1955
