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Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli e' autorizzata una prima spesa di lire 17 miliardi, comprese in essa le somme gia' erogate dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Detta spesa sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'ammontare di lire 6 miliardi nell'esercizio finanziario 1953-54, e per l'ammontare di lire 11 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55. Le somme eventualmente non impegnate in uno dei detti esercizi saranno utilizzate in quelli successivi. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 18 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art7 · fonte del testo